A.C. 3892
Il provvedimento in esame, emanato, come si legge nella premessa al decreto-legge, in ragione della necessità e urgenza di prevedere misure a sostegno delle imprese e di accelerazione dei tempi di recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali nonché di prevedere misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, si compone di 16 articoli (il Senato ne ha aggiunti due ai quattordici originari) suddivisi i quattro capi.
Le Commissioni non hanno modificato il testo, al quale sono stati presentati circa 440 emendamenti da parte dei gruppi di opposizione.
Per quanto si sia dovuto procedere al conferimento del mandato ai relatori nel corso dell'esame degli emendamenti all'articolo 9, al fine di poter concludere l'esame in sede referente ìn tempo utile per poter avviare oggi la discussione in Assemblea, le Commissioni si sono soffermate in maniera approfondita su tutte le questioni più rilevanti connesse al decreto-legge, che possono essere ricondotte-agli articoli 1, 2, 7, 8 e 9.
La ragione per la quale sonostaterespinte tutte le proposte emendative delle opposizioni non è da rinvenire in una ottusa blindatura del testo da parte della maggioranza, quanto piuttosto nelle due letture radicalmente inconciliabili del testo da parte dei gruppi Movimento 5 Stelle e Sinistra Indipendente, da un lato, e maggioranza, dall'altro.
Secondo la maggioranza, infatti, non è condivisibile-la lettura delle opposizioni secondo cui le misure del decreto-legge sarebbero squilibrate in favore del sistema bancario e delle singole banche, ancorché il decreto affronti esplicitamente il tema delle sofferenze bancarie.
In realtà il decreto mira ad aiutare le imprese in un momento di crisi economica in cui la mancanza di liquidità determina sìtuazioni dì grave difficoltà ad iniziare da quelle medio-piccole. Alle imprese vengono offerte, attraverso il pegno mobiliare non possessorio (articolo 1) ed il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato (articolo 2), due strumenti, completamente nuovi che potranno essere utilizzati per ottenere dalle banche finanziamenti aggiuntivi e ulteriori rispetto agli attuali.
L'obiezione secondo cui questi nuovi strumenti metterebbero di fatto gli imprenditori in difficoltà nelle mani delle banche si basa su una lettura della realtà forviante. Non si tiene conto che proprio grazie a queste nuove risorse finanziarie l'imprenditore può aiutato a superare una situazione di crisi che altrimenti sarebbe definitiva.
Con il pegno mobiliare non possessorio, ad esempio, potranno essere offerti offrire in garanzia beni che altrimenti sarebbero fuori dal circuito dei finanziamenti, in quanto si tratta di beni mobili dei quali non può perdere il possesso, come i beni strumentali.
Pertanto, l'idea che alcuni gruppi di opposizione hanno cercato di far passare in Commissione è quella dell'imprenditore in crisi che con la «pistola puntata alla tempia» dalle banche cede in garanzia qualsiasi bene, di cui le banche medesime si apprprieranno dopo aver messo l'imprenditore nelle condizioni di non poter onorare i propri debiti con le banche stesse è del tutto fuorviante.
Non si tiene conto della circostanza che all'imprenditore in crisi vengono fornite nuove possibilità di finanziamenti che potranno servire come nezzi per invertire la rotta e sanare la propria- situazione finanziaria. In questa ottica va considerata la possibilità, prevista dal Senato, di costituire il pegno non possessorio anche su beni immateriali, offrendo quindi agli imprenditori l'opportunità aggiuntiva di utilizzare anche gli asset immateriali del proprio patrimonio per rafforzare la loro capacità di contrattazione nei confronti delle banche.
Non va mai dimenticato inoltre un aspetto più volte sottolineato in Commissione: ci troviamo innanzi a strumenti che saranno utilizzati nella libera contrattazione tra i privati, nel contesto competitivo che caratterizza i rapporti tra imprenditori privati, nella fisiologia dei rapporti commerciali.
Altro punto che deve essere tenuto bene a mente è che le norme contenute nel decreto- legge non intervengono in una situazione perfetta da dover mantenere, come accadrebbe se si eliminassero gli articoli 1 e 2.
Dopodiché è innegabile allorquando l'imprenditore si dibatte in uno stato di crisi aziendale, esista già nel suo rapporto con la banca uno squilibrio che sarebbe ridicolo ignorare quando si introducono nell'ordinamento nuove forme di garanzie volte ad ottenere dei finanziamenti.
Sempre come è stato evidenziato nel corso dell'esame in sede referente, questo squilibrio è stato sempre tenuto a mente, fino a portare il Senato ad introdurre delle modifiche nel testo del decreto.
Un esempio riguarda proprio il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato previsto dall'articolo 2 con particolare rijèrimento alla determinazione del momento nel quale deve considerarsi avvenuto l'inadempimento che consente il trasferimento del bene immobile posto a garanzia del finanziamento. Come ha esplicitamente affermato il Sottosegretario Baretta, nell'articolo 2 si è stabilito che, dopo il mancato pagamento di almeno tre rate, debbano decorrere nove mesi (e non più sei mesi come nel testo originario del decreto-legge) prima che il creditore possa notificare al debitore la dichiarazione di volersi avvalere del trasferimento del bene immobile, prevedendo altresì che solo sessanta giorni dopo la notificazione di tale dichiarazione il creditore possa chiedere la nomina del perito per la stima dell'immobile oggetto del trasferimento. È stato anche chiarito che il pagamento anche di una sola delle predette tre rate interrompe tale procedura, che dovrebbe essere ripetuta integralmente «malora si verificasse successivamente un ulteriore mancato pagamento di una rata.
Un'altra questione sulla quale si è dibattuto in Commissione è stata quella della sorte degli altri creditori dell'imprenditore, che verrebbero superati dalle banche i cui crediti sarebbero garantiti da pegni non possessori su tutti i beni materiali mobili ed immateriali dell'imprenditore. Su questo punto il rappresentante del Governo ha replicato richiamando il comma 10 dell'articolo 1, che preveda espressamente che, nel caso di fallimento, il pegno non possessorio sia equiparato al pegno ordinario, ed il comma 8 del medesimo articolo 1, che stabilisce che il creditore può procedere all'escussione del pegno solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo fallimentare, senza dunque alterare l'equilibrio complessivo del diritto fallimentare ma velocizzando le procedure per l'esecuzione delle garanzie.
Passo, quindi, all'illustrazione degli articoli da 1 a 6 e 13, chiedendo sin da ora alla Presidenza di essere autorizzato a depositare la relazione integrale.
Il capo I reca misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti; il capo II contiene misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; il capo III reca altre disposizioni finanziarie; il capo IV ha per oggetto la copertura finanziaria.
L'articolo 1, che apre il capo dedicato alle misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata »pegno mobiliare non possessorio«. Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.
L'articolo 1, come peraltro l'articolo 2 sul patto marciano, è volto ad introdurre nell'ordinamento un nuovo istituto, la cui ratio è la semplificazione e l'aumento della flessibilità il sistema del sistema delle garanzie, al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese, rafforzando il sistema bancario italiano e garantendo maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore.
La dottrina, gli operatori giuridici e gli stessi imprenditori sono ben consapevoli che l'impianto tradizionale delle garanzie è ormai largamente superato alla luce delle profonde trasformazioni del sistema economico. Con questi nuovi istituti si cerca di colmare una lacuna normativa le cui ripercussioni sono tutte a danno del sistema economico nazionale.
In particolare, il comma 1 dell'articolo I prevede che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano garantire i crediti che gli vengono concessi per l'esercizio dell'impresa costituendo un pegno non possessorio. Il Senato ha precisato che attraverso il pegno non possessorio possono essere garantiti anche i crediti concessi a terzi.
I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito.
Il comma 2 individua l'oggetto del pegno non possessorio nei beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Il Senato ha aggiunto che si può trattare anche di beni immateriali o di crediti derivanti o inerenti all'esercizio dell'impresa. Sono espressamente esclusi i beni mobili registrati. Il pegno non possessorio potrà avere ad oggetto beni mobili: esistenti o futuri; determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo.
Il debitore che costituisce il pegno non possessorio – salvo diversi accordi con il creditore – potrà continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell'esercizio della sua attività economica, senza tuttavia mutarne la destinazione economica.
Il debitore (o il terzo concedente il pegno) potrà anche trasformare o alienare il bene mobile; in tal caso la garanzia si trasferisce al prodotto che risulta dalla trasformazione o al corrispettivo della vendita o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che questo comporti la costituzione di una nuova garanzia.
Il modello su cui si basa questa previsione sembra essere quello del pegno rotativo, largamente diffuso nella prassi bancaria e il cui modello contrattuale è il pegno su titoli. Si tratta di un contratto costitutivo di garanzia reale con il quale un soggetto, per ottenere un'anticipazione dalla banca o per costituirsi una garanzia per i propri debiti (anche futuri), offre in pegno strumenti finanziari; una volta scaduto il titolo, la banca con il ricavato può acquistare altri e nuovi titoli o strumenti finanziari da sottoporre all'originario vincolo di garanzia reale. La caratteristica del pegno rotativo consiste nella clausola di rotatività, con la quale le parti convengono sulla possibilità di sostituire il bene originariamente costituito in garanzia, senza che questa sostituzione comporti novazione del rapporto di garanzia, e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.
Nel corso dell'esame in sede referente, il Senato ha aggiunto una disposizione in base a cui, se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba (anche per unione o commistione) più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, la riscossione del credito spetta a ciascun creditore pignoratizio che dovrà poi restituire al datore della garanzia il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate.
La determinazione del valore dovrà essere effettuata sulla base delle stime effettuate con le modalità previste dal successivo articolo 7 e la restituzione dovrà seguire criteri di proporzionalità.
Infine, il Senato ha fatto comunque salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie se il debitore o il terzo costituente pegno abusino nell'utilizzo dei beni che restano in loro possesso.
Il comma 3 disciplina la forma del contratto che costituisce il pegno mobiliare non possessorio, richiedendo – analogamente al pegno possessorio – la forma scritta a pena di nullità. Quanto al contenuto del contratto, questo dovrà indicare il debitore (o il terzo concedente il pegno), la descrizione del bene dato in garanzia, il credito garantito e l'importo massimo garantito.
Il contratto così redatto potrà essere opponibile ai terzi solo se iscritto in un registro informatizzato («registro dei pegni non possessori») tenuto dall'Agenzia delle entrate:
iscrizione determina il grado della garanzia e consente l'opposizione del pegno ai terzi e nelle procedure concorsuali (comma 4).
Il Senato ha precisato che il pegno non possessorio non si costituisce con l'iscrizione nel registro; il contratto è efficace anche senza tale iscrizione. L'iscrizione consente però di rendere la garanzia pubblica e opponibile ai terzi; a seguito di tale adempimento, inoltre, il contratto sarà opponibilità anche nelle procedure esecutive, oltre che in quelle concorsuali.
Le modalità e gli effetti dell'iscrizione sono disciplinati dal comma 6, che prevede: che debbano essere indicati anche sul registro il creditore, il debitore (e eventualmente il terzo datore del pegno), la descrizione del bene e del credito garantito; in caso di pegno mobiliare non possessorio a garanzia del finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del bene.
Il comma 5 disciplina poi l'ipotesi specifica della opponibilità del pegno possessorio a fronte del finanziamento dell'acquisto di un bene determinato, destinato all'esercizio dell'impresa e garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da pegno anche non possessorio (successivo, come chiarito dal Senato); ebbene, il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito e iscritto, non è opponibile a chi abbia effettuato tale finanziamento; la non opponibilità opera a una duplice condizione: che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro e che al momento dell'iscrizione il creditore informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente; che l'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno; che la cancellazione dell'iscrizione può essere domandata giudizialmente o chiesta, di comune accordo, da creditore e debitore; che spetterà ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia disciplinare, entro 30 giorni dalla conversione del decreto-legge, le modalità rigorosamente informatiche di iscrizione, consultazione e cancellazione di contratti presso il registro, nonché gli obblighi di chi effettua tali operazioni e gli oneri per la copertura dei costi di tenuta del registro; un'autorizzazione di spesa di 200 mila euro per il 2016 e di 100 mila euro per il 2017 per consentire l'avvio del registro informatico.
Il comma 7 disciplina la riscossione del credito oggetto della garanzia, al verificarsi dell'evento che consente al creditore di escutere il pegno.
Il creditore, previa intimazione notificata al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno (come precisato dal Senato, visto che il testo vigente del decreto-legge richiede un semplice avviso), potrà: a) procedere alla vendita del bene oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita. La riforma prevede anche per questa vendita procedure competitive, stime di esperti indipendenti, pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (articolo 490 c.p.c.) a garanzia degli interessati; b) procedere all'escussione dei crediti fino a concorrenza con la somma garantita, quando oggetto del pegno mobiliare non possessorio siano crediti. Il Senato ha aggiunto la possibilità anche di procedere alla cessione dei suddetti crediti, dandone comunicazione al datore della garanzia; c) procedere alla locazione del bene oggetto di pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito, ma solo se questa modalità è prevista dal contratto e iscritta nel registro delle imprese; d) procedere all'appropriazione dei beni oggetto del pegno, ma solo se questa modalità è prevista dal contratto e iscritta nel registro dei pegni non possessori (il testo del decreto-legge fa erroneamente riferimento al registro delle imprese ed è stato per questo corretto) e a condizione che il contratto di pegno abbia previsto in anticipo i criteri e le modalità per la determinazione del valore del bene ai fini del l’ appropriazione.
Il Senato ha integrato l'articolo 1 disciplinando il procedimento per l'opposizione alla riscossione (comma 7-bis), quello per procedere materialmente all'escussione del pegno ( comma 7-ter) e l'eventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva (comma 7-quater).
In particolare, il debitore (o il terzo concedente pegno) possono proporre opposizione entro 5 giorni dall'intimazione del creditore; a questa opposizione si applica il rito sommario di cognizione. In presenza di gravi motivi, e su istanza dell'opponente, il giudice può con provvedimento d'urgenza inibire al creditore l'escussione del pegno (comma 7-bis).
La procedura di escussione del pegno è disciplinata dal successivo comma 7-ter, in base al quale, entro 15 giorni dall'intimazione, il debitore (o il terzo) devono consegnare il bene oggetto del pegno non possessorio. Se ciò non avviene, il creditore può chiedere (anche verbalmente) all'ufficiale giudiziario di procedere all'apprensione del bene (si applica la disciplina del pegno) depositando:la nota di iscrizione del pegno nel registro dei pegni non possessori; l'intimazione notificata ai sensi del comma 7.
Se il bene mobile oggetto del pegno non è di immediata identificazione (anche tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2), l'ufficiale giudiziario può avvalersi di esperti(spese anticipate dal creditore e liquidate dall'ufficiale
giudiziario). Se il pegno si è trasferito sul corrispettivo della vendita del bene, l'ufficiale giudiziario dovrà ricercare, con l'esame delle scritture contabili o con modalità telematiche, i crediti del datore della garanzia, che saranno poi riscossi in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Il comma precisa che l'autorizzazione del presidente del tribunale a effettuare la ricerca con modalità telematiche – prevista dall'articolo 492-bis c.p.c. – deve essere concessa, su istanza del creditore, verificata l'iscrizione del pegno nel registro e la notificazione del l’ intimazione.
Se il bene oggetto del pegno mobiliare non possessorio è oggetto anche di una procedura esecutiva il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, autorizza l'escussione del pegno, delineandone le modalità. Eventuali eccedenze dovranno essere riversate nella procedura esecutiva (comma 7-quater).
In caso di escussione della garanzia il debitore può, entro 3 mesi dalla comunicazione del creditore, agire in sede di risarcimento del danno se sono state violate le modalità previste dal decreto-legge sotto il profilo del valore attribuito al bene in sede di appropriazione, vendita e canone di locazione (comma 9).
Il Senato ha previsto che la domanda di risarcimento del danno possa essere presentata non solo se l'escussione avviene con vendita, locazione o appropriazione dei beni (lettere a), c) e d), come previsto dal testo del decreto-legge, ma anche se assume le forme della escussione o cessione dei crediti (lett. b). Conseguentemente, il Senato ha sostituito nel comma 9 tutti i riferimenti alla vendita con il richiamo più generale all'escussione del pegno.
In caso di fallimento del debitore, in base al comma 8 il creditore potrà procedere solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione. Agli effetti della revocatoria fallimentare, peraltro, il pegno mobiliare non possessorio è equiparato al pegno (comma 10).
Il Senato ha inserito una norma di chiusura (comma 10-bis) in base alla quale la disciplina del pegno mobiliare non possessorio può essere ricondotta, per quanto non espressamente previsto dal decreto-legge, alla disciplina codicistica del pegno (artt. 2784-2807 c.c.).
Si ricorda, infine, che principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali mobiliari, volti tra l'altro ad introdurre il pegno mobiliare non possessorio, sono previsti dall'articolo 11 del disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (C. 3671), attualmente in corso d'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia della Camera.
L'articolo 2, modificato dal Senato, disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, sospensivamente condizionato. A tal fine, nel Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, è introdotto il nuovo articolo 48-bis.
Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 48-bis, il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico che deve essere iscritto all'albo degli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia, di cui all'articolo 106 del TUB – può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore.
Durante l'esame al Senato è stato precisato che la nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile, ovvero l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa, gli interessi e le annualità che il credito produce, il tempo della esigibilità.
In tal caso il comma 2 del nuovo articolo 48-bis prevede che al proprietario deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.
Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 48-bis da tale contratto sono esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Il comma 4 consente che il patto possa essere stipulato non solo al momento della conclusione del contratto di finanziamento, ma anche successivamente. La modifica deve avvenire per atto notarile.
Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il previsto trasferimento del bene, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.
Per effetto delle modifiche introdotte al Senato, fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione (anche provvisoria) e dell'assegnazione, la prevalenza del trasferimento su trascrizioni e iscrizioni successive si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto a espropriazione forzata, in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di trasferimento, ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca.
In tal caso si applica il comma 10 del nuovo articolo 48-bis, che consente il trasferimento anche quando il diritto reale immobiliare è successivamente sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione e ne disciplina le relative procedure.
Ai sensi del comma 5, per il configurarsi dell'inadempimento deve sussistere una delle seguenti condizioni: il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (termine così modificato al Senato, in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge) dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di
una sola rata, in caso di termini di scadenza delle rate superiori al periodo mensile; il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, nel caso in cui non sia previsto il pagamento rateale. Secondo le modifiche introdotte al Senato, qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate il debitore abbia già rimborsato almeno 1'85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi.
Al verificarsi dell'inadempimento, il creditore deve notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto. La medesima dichiarazione deve essere notificata a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. Nel corso dell'esame al Senato è stata espunta la norma ai sensi della quale tale notifica doveva avvenire successivamente alla trascrizione del patto di trasferimento a scopo di garanzia ed è stato specificato che occorre anche precisare l'ammontare del credito per cui procede.
11 comma 6 prevede che sessanta giorni dopo tale notifica, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile, vale a dire avuto riguardo al valore di mercato, sulla base degli elementi forniti dalle parti. Non può procedersi alla nomina del perito quando ricorre uno dei casi di obbligo di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, che disciplina il conflitto d'interessi.
Per l'effettuazione della stima si applicano i criteri (previsti dall'articolo 1349, primo comma, del codice civile) con cui il terzo può procedere alla determinazione dell'oggetto del contratto: se non risulta che le parti si sono rimesse al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.
L'ultimo periodo del predetto comma 6 è stato riformulato al Senato, al fine di instaurare una forma di contraddittorio tra perito e soggetti interessati all'immobile oggetto del patto. Resta fermo l'obbligo del perito di comunicare la relazione giurata di stima al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. Viene precisato che la comunicazione va fatta entro sessanta giorni dalla nomina e, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata. Inoltre i destinatari della comunicazione possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiari menti,
In caso di contestazione della stima da parte del debitore, ai sensi del comma 7 il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto; pertanto, l'eventuale fondatezza della contestazione incide esclusivamente sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.
Il comma 8 chiarisce che la condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima, ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della differenza, nel caso in cui il valore sia superiore all'ammontare del debito inadempiuto, compresi le spese ed i costi del trasferimento. Viene stabilito inoltre che il contratto di finanziamento o la sua modifica devono contenere l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare la predetta differenza. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che detto conto deve essere senza spese.
Il comma 9 pone in capo al creditore, a fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, l'obbligo di provvedere con atto notarile a dichiarare l'inadempimento del debitore mediante dichiarazione sostitutiva, nonché l'obbligo di produrre l'estratto autentico delle scritture contabili. Per effetto delle modifiche introdotte al Senato, è stato precisato che l'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva è effettuata ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma, del codice civile, vale a dire quando l'av veramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto. Il comma 10 stabilisce che il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto è successivamente sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In questo caso l'accertamento dell'inadempimento è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice fissa il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempiuto. A seguito del versamento, il giudice dà atto dell'avveramento della condizione, con decreto annotato ai fini della cancellazione della condizione. La distribuzione del ricavato avviene secondo le procedure dell'espropriazione immobiliare (di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile).
Il comma 11 prevede che la medesima procedura si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a seguito di riscossione di somme non pagate, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero, ai sensi del comma 12, su istanza del creditore ammesso al passivo, in caso di fallimento del debitore dopo la trascrizione del patto.
Il comma 13 stabilisce che il creditore – mediante atto notarile – provvede, entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.
Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti i commi 13-bis e 13-ter. Il comma 13- speci ica che il patto a scopo di garanzia, ai fini del concorso tra i creditori, è equiparato all'ipoteca. Il comma 13-ter chiarisce quali sono gli effetti della trascrizione del patto: essa in particolare produce gli stessi effetti di estensione disciplinati, con riguardo all'iscrizione di ipoteca, all'articolo 2855 del codice civile. Con riferimento all'ipotesi del patto, si ha riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione del creditore di volersene avvalere. Di conseguenza, in virtù di detto rinvio, la trascrizione del patto fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali, le parti possono estendere il patto espressamente, purché sia presa la corrispondente iscrizione.
L'articolo 3 istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.
Al fine di facilitare la creazione di un mercato per i crediti deteriorati, pertanto, si prevede l'istituzione di un registro elettronico, dove sono evincibili tutte le procedure fallimentari esecutive in atto ed anche tutte le situazioni di amministrazione straordinaria, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani di risanamento, in modo tale che i potenziali creditori, prima di dare dei finanziamenti, possano valutare meglio la situazione economica delle imprese. Tutto questo in attuazione di un regolamento dell'Unione europea, sul modello già praticato con successo negli Stati Uniti con il cosiddetto Pacer.
Il comma 3 prevede che il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato.
Nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le cosiddette informazioni obbligatorie previste dall'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, inerenti alla nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali.
Relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (anziché entro il medesimo termine dalla data di entrata in vigore del decreto stesso). Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari.
Nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui sopra.
Secondo il comma 4, con il medesimo decreto dirigenziale, sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo: a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione; b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti; c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura (si tratta di una aggiunta fatta dal Senato), alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria; d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.
Al comma 5 si prevede – rispetto al testo del decreto-legge – che il registro consenta la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti nonché di Tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Inoltre le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale da adottarsi dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – previsto dal comma 3, lettera b), dell'articolo in esame – assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza.
I1 comma 6 ammette che su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.
Il comma 7 dispone che, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo in esame, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto- legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.
Si ricorda che i commi da 512 a 520 dell'articolo 1 della L. n. 208/2015 puntano a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Le Regioni sono state autorizzate ad assumere personale per assicurare la funzionalità di tali soggetti aggregatori, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
In particolare, il comma 513 richiamato prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predisponga il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano recherà, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi e individuerà beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. Il comma 515 – anch'esso specificamente richiamato – definisce l'obiettivo di risparmio di spesa annuale posto in relazione ai precedenti commi. Tale obiettivo, pari al 50%, rispetto alla spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015 – al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale predisposto dall'Agid – è posto per la fine del triennio 2016-2018. Sono operate alcune esclusioni dal raggiungimento di detto obiettivo: l'INPS e l'INAIL; le società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, e la società che elabora gli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti; Consip S.p.A.; l'amministrazione della giustizia in relazione al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari.
Si prevede che i risparmi derivanti dall'attuazione del comma in esame siano utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.
La Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112/2008 è la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria.
In base al comma 8, per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni e non entro 30, come previsto nel testo originario, dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.
L'articolo 4 prevede una serie di modifiche al codice di procedura civile, per accelerare e semplificare le procedure esecutive, oggi spesso molto farraginose e costose. Così viene limitata la facoltà di presentare opposizione all'esecuzione, dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene, salvo il caso di motivi sopravvenuti o di causa non imputabile al debitore. Viene anche semplificato l'iter di liberazione del bene, affidando l'esecuzione della liberazione non più all'ufficiale giudiziario, ma al custode, sempre però sotto la vigilanza di un giudice e secondo modalità e tempi che decide il giudice stesso.
In particolare la lettera a) del comma 1 dell'articolo modifica il terzo comma dell'articolo 492 c.p.c. relativo alla forma del pignoramento.
La disposizione in esame (integralmente riscritta dalla legge n. 52 del 2006), nel recare la normativa generale sulla forma del pignoramento, oggetto di disciplina più specifica ad opera degli articoli 518 (espropriazione mobiliare), 543 (espropriazione presso terzi) e 555 (espropriazione immobiliare) relativi ai diversi tipi di espropriazione, evidenzia il ruolo centrale dell'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario al debitore con il quale si determina il vincolo di indisponibilità e di finalizzazione dell'espropriazione. In base all'articolo in esame il pignoramento deve contenere l'invito al debitore ad eleggere domicilio o a dichiarare la propria residenza in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, onde evitare che le successive comunicazioni e notificazioni vengano effettuate presso la cancelleria. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 492 c.p.c. contestualmente al pignoramento il debitore deve essere avvertito della possibilità di convertire lo stesso (ex articolo 495) trasferendo il vincolo su una somma di denaro. Tale disposizione traspone di fatto il contenuto dei primi due commi dell'articolo 495 ( conversione del pignoramento), consentendo così al debitore di evitare la vendita attraverso il meccanismo della conversione del pignoramento.
L'avvertimento è formalmente atto dell'ufficiale giudiziario, la cui mancanza costituisce- come per ogni carenza relativa all'ingiunzione e all'invito di cui al comma 2- vizio del pignoramento.
Il decreto-legge integra l'articolo 492 del codice di rito, stabilendo che il pignoramento debba contenere l'avvertimento che l'opposizione all'esecuzione, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo (vedi lettera l) è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato a norma degli articoli 530 (provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l'autorizzazione della vendita). L'opposizione può essere invece proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero se l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. La disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (comma 3).
La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame integra il secondo comma dell'articolo 503 c.p.c, inserendo con riguardo alla vendita all'incanto nel caso di espropriazione mobiliare il richiamo agli articoli 518 sulla forma del pignoramento e 540- bis sull'integrazione del pignoramento c.p.c. Più nel dettaglio il secondo comma dall'articolo 503, introdotto dal decreto legge n. 132 del 2014 (convertito nella legge n. 162 del 2014), nella formulazione vigente prima del decreto legge in esame, si limitava a prevedere la possibilità di utilizzare le modalità della vendita con incanto, stabilendo che l'incanto potesse essere disposto solo quando il giudice ritenesse probabile che la vendita con tale modalità avesse luogo ad un prezzo superiore alla metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. A ben vedere la disposizione oggetto di modifica pur attenendo alla disciplina generale dell'espropriazione faceva rinvio solo all'articolo 568 il quale riguarda esclusivamente l'espropriazione immobiliare.
È’ opportuno ricordare, in generale, che l'articolo 503 disciplina i modi della vendita forzata, la quale costituisce il penultimo atto dell'espropriazione forzata. Tale vendita può essere effettuata all'incanto, cioè in una pubblica gara con offerte in aumento, finalizzata alla scelta dell'aggiudicatario; o senza incanto nel qual caso le offerte vengono semplicemente depositate dai singoli offerenti e sarà il giudice a valutarle.
La lettera c) interviene sull'articolo 532 c.p.c. (già recentemente modificato dal decreto-legge n. 83 del 2015), che nell'ambito dell'esecuzione mobiliare presso il debitore disciplina la vendita a mezzo di commissionario. In base alla disposizione codicistica tale modalità di vendita costituisce la regola, dovendo il giudice procedere in tal senso quando la vendita può essere effettuata senza incanto.
La riforma conferma la competenza del giudice in ordine: a) alla fissazione del prezzo minimo della vendita e dell'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, potendo, fra l'altro, imporre al commissionario una cauzione; b) alla definizione delle modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e del termine tìnale alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Il decreto-legge interviene su tale termine finale prevedendo che il soggetto incaricato della vendita non possa protrarre le attività di vendita oltre i sei mesi. Nella formulazione previgente il soggetto non poteva restituire gli atti in cancelleria prima di 6 mesi, ma non poteva protrarre le suddette attività oltre l'anno; c) alla fissazione del numero complessivo degli esperimenti di vendita. Il decreto-legge limita tali esperimenti ad un massimo di tre (nella formulazione previgente non «inferiori a tre»).
In caso di rinuncia, il giudice, a meno che non intervengano istanze di integrazione del pignoramento, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti per dichiarare l'infruttuosità dell'espropriazione forzata a norma dell'articolo 164-bisdelle disposizioni di attuazione.
La lettera d) interviene sull'articolo 560 c.p.c. il quale, come riscritto dalla legge n. 80 del 2005, prima, e dalla legge n. 263 del 2005, poi, reca, sostanzialmente, la disciplina dei comportamenti dei diversi soggetti coinvolti con riguardo alla custodia, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato.
Nel corso dell'esame presso il Senato è stata introdotta una ulteriore modifica all'articolo codicistico, e in particolare al comma terzo . Secondo la formulazione vigente del comma terzo, il giudice dell'esecuzione, al fine di facilitare la visita dell'immobile in vista dell'imminente vendita, nonché per rendere maggiormente fruttuosa la stessa (proponendo un immobile già libero) può disporre la liberazione dell'immobile con provvedimento non impugnabile. Il comma, come riscritto, prevede l'impugnabilità ex articolo 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato; ciò senza oneri ulteriori per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente. La disposizione riconosce poi espressamente al terzo titolare di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura la facoltà di formulare opposizione, in tale caso il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei propri confronti la notificazione del provvedimento.
Al fine di semplificare l'iter di liberazione dell'immobile pignorato la riforma- modificando il quarto comma dell'articolo 560 c.p.c.- nel confermare la competenza del custode, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento (articolo 586 c.p.c.), in ordine all'attuazione del provvedimento di liberazione, precisa che il custode deve agire secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, ma senza essere tenuto all'osservanza delle formalità dì cui agli articoli 605 e seguenti (dell'esecuzione per consegna o rilascio). Il decreto-legge precisa, inoltre, che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.
In seguito ad una ulteriore modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, si prevede che quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia
eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 la disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.
Ancora, il decreto-legge, modificando il quinto comma dell'articolo 560 c.p.c. riconosce agli interessati a presentare l'offerta d'acquisto il diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni giorni dalla richiesta(non più 7 giorni, come previsto dal testo originario del decreto legge), effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche.. La disamina dei beni inoltre, deve essere svolta con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.
La lettera e), al fine di migliorare il tasso di efficienza e di trasparenza del mercato delle vendite forzate, modifica l'articolo 569, prevedendo che le vendite dei beni immobili pignorati abbiano luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare (DM 32 del 2015) adottato in attuazione dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. Attraverso tale modifica si estende anche al settore delle vendite immobiliari la regola introdotta nell'articolo 530 c.p.c. dal decreto-legge n. 90 del 2014 per la quale la vendita dei beni mobili pignorati deve avere luogo con modalità telematiche. Come si rileva nella relazione a norma del predetto decreto ministeriale, il giudice dell'esecuzione può disporre che la vendita abbia luogo con modalità mista e cioè ,-ontestualmente con modalità sia telematiche che tradizionali. La disposizione si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (comma 5).
Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta nel testo un'ulteriore lettera, la e-bis), la quale, conseguentemente alle modifiche apportate alla lettera d), interviene sull'articolo 587 c.p.c. relativo all'inadempienzadell’ aggiudicatario. Tale articolo, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 83 del 2015, prevede che se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e dispone un nuovo incanto. Costituisce inadempimento anche il mancato versamento di una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine. Con il medesimo decreto- il quale costituisce titolo esecutivo per il rilascio- il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode. La citata lettera e-bis) prevede che tale decreto sia attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma. È soppresso quindi il riferimento al valore di titolo esecutivo attribuito al decreto.
La lettera modifica l'articolo 588 c.p.c., prevedendo la possibilità che il bene pignorato venga assegnato a favore di un terzo da nominare. La disposizione si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (comma 6).
Strettamente collegata alla modifica di cui alla lettera f) è l'introduzione nel codice di rito una nuova disposizione, l'articolo 590-bis (lettera g). Tale disposizione, rubricata assegnazione in favore di un terzo, prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento si considera fatto a favore del creditore.
La successiva lettera h) interviene sull'articolo 591 c.p.c. , che disciplina il provvedimento di amministrazione giudiziaria o il nuovo incanto. L'articolo 591 c.p.c., già modificato dal decreto-legge n. 83 del 2015, prevede che ove non si sia concretizzata la vendita al miglior offerente, il giudice può autorizzare l'incanto solo in assenza di istanze di assegnazione e se ritiene di poter ricavare con tale modalità un prezzo superiore di almeno la metà del valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 c.p.c.. Nella versione previgente il giudice poteva decidere di ribassare il prezzo di vendita solo fino a un quarto, mentre, in seguito all'intervento del decreto-legge in esame, il giudice, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, può decidere di ribassare il prezzo fino al limite della metà. Al Senato il numero dei tentativi, dopo i quali il giudice può decidere di ribassare il prezzo fino al limite della metà è stato elevato a quattro. Il comma 7 dell'articolo 4 precisa, con riguardo a tale modifica, che si debba tenere conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita, anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.
La lettera i) interviene sull'articolo 596 c.p.c. chiarendo che i giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare. Tale misura, si precisa nella relazione, è volta a superare le divergenze esistenti nella prassi applicativa e ad assicurare una riduzione dei tempi di recupero del credito.
Il Senato ha aggiunto una nuova lettera i-bis) che novella l'articolo 596 del codice, dedicato alla formazione del progetto di distribuzione. Tale articolo stabilisce che, nei casi di intervento di più creditori pignoranti, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, provveda a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo. Il progetto e depositato in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore.
Si ricorda che l'articolo 591-bis c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita, deleghi ad un notaio, (avente preferibilmente sede nel circondario) o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter oggetto di novella da parte dal disegno di legge in esame. Con la modifica in esame, si prevede che il giudice dell'esecuzione possa disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate a favore dei creditori: a) aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma. Tale articolo stabilisce che, in caso di intervento di più creditori, il giudice dell'esecuzione distribuisce la somma ricavata tra i creditori, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore. L'accantonamento è disposto per consentire ai medesimi creditori di munirsi di titolo esecutivo; b) i cui crediti costituiscano oggetto di controversia circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione (secondo quanto previsto dall'articolo 512 relativo alla risoluzione delle controversie) qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, cioè banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita.
La fideiussione idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Essa è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Infine, le novella prevede che le disposizioni qui introdotte si applichino anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia.
La lettera I) modifica l'articolo 615 c.p.c., sulla forma dell'opposizione all'esecuzione, con la previsione che l'opposizione, nell'esecuzione per espropriazione, è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato a norma degli articoli 530 (provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l'autorizzazione della vendita). Può essere proposta opposizione, invece, nel caso in cui essa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. La nuova disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (comma 3).
La lettera m) modifica l'articolo 648, primo comma, c.p.c., esplicitando che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.
Il Senato ha poi introdotto un ulteriore comma 1-bis all'articolo, il quale modifica i commi 2 e 3 dell'articolo 2929-bis del codice civile.
La disposizione oggetto di modifica, introdotta nel codice civile dal decreto legge n. 83 del 2015, nella sua formulazione vigente, prevede la possibilità che il creditore, titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento) proceda ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due condizioni: che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità o alieni a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato; in caso di alienazione, l'azione è proposta come espropriazione verso il terzo proprietario (articolo 602 e ss., c.p.c.); l'azione non sarà esperibile, quindi, per atti onerosi o che non riguardino detta tipologia di beni; che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole. Analoga forma di tutela è riservata al terzo creditore anteriore che potrà intervenire nell'esecuzione promossa da altri nel sopracitato termine di un anno (dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole). Sia il debitore (ex articolo 615 c.p.c.) che il terzo proprietario (ex articolo 619 c.p.c.) come ogni altro interessato al mantenimento del vincolo sul bene potranno proporre opposizione all'azione esecutiva sia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'articolo 2929-bis, sia quando rivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione del bene arrecava al creditore.
I commi secondo e terzo come riscritti prevedono che nel caso di trasferimento ad un terzo del bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812(2), il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato. L'azione esecutiva non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, fatti salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento
Il comma 2 dell'articolo 4 modifica i commi 9-sexies e 9-septies dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, che disciplina il deposito telematico degli atti processuali,
Le disposizioni oggetto di modifica da parte del decreto-legge in esame sono state introdotte nel provvedimento originario dal decreto-legge n. 132 del 2014 (recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile). Più nel dettaglio il decreto- legge n. 132, inserendo i commi 9- quater (sulla chiusura del fallimento), 9-quinquies (sul concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale), 9-sexies (sulla vendita nell'espropriazione immobiliare), ha stabilito per la procedura fallimentare, di concordato preventivo e per le procedure esecutive individuali su beni immobili l'obbligo – a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale, del delegato alla vendita dell'immobile – di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942, articolo 33). In base alla previgente formulazione del comma 9-sexies il professionista delegato alle operazioni di vendita era tenuto a depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita.
Il decreto-legge, modificando il comma 9-sexies, prevede che il professionista delegato alle operazioni di vendita sia tenuto a depositare oltre che il rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, anche rapporti periodici con cadenza semestrale. Per coordinamento il comma 2 dell'articolo 4 in esame modifica il comma 9-septies, relativo l'obbligo di deposito con modalità telematiche di tali rapporti.
Il Senato ha elevato a trenta giorni il termine – che decorre non più dalla pronuncia, ma dalla notifica dell'ordinanza di vendita- entro il quale il professionista deve depositare il rapporto riepilogativo iniziale.
Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un ulteriore comma all'articolo 4 (comma 2-bis). La nuova disposizione interviene sull'articolo 23 del decreto-legge n. 133 del 2014 (convertito nella legge n. 164 del 2014), relativo alla disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, prevedendo la facoltà per il concedente, per il rilascio dell'immobile, di avvalersi del procedimento per convalida di sfratto.
Al Senato sono state inserite nell'articolo 4 del decreto-legge tre ulteriori disposizioni. La prima (comma 3-bis) demanda ad un decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 30 giugno 2017, l'accertamento della piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 161-quater delle disp.att.c.p.c. Tale portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale del suddetto decreto, da un lato, la richiesta di visita dei beni in vendita deve essere formulata esclusivamente mediante le funzionalità del portale delle vendite pubbliche (comma 4-bis) e, dall'altro, la disposizione di cui alla lettera e) (vedisupra) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato (comma 5-bis).
L'articolo 5 interviene sulla disciplina già prevista dall'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; in tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia,l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.
L'articolo 5-bis è stato introdotto dal Senato al fine di sostituire l'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , prevedendo una nuova normativa in materia di elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati.
Si ricorda che la disciplina attuale, come recata dall'articolo 179-ter nel testo vigente, prevede che il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili.
Il comma 1 dell'articolo 5-bis, nel recare la nuova disciplina proposta, interamente sostitutiva dell'attuale articolo 179-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, prevede l'istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. La norma reca, per l'iscrizione a tali elenchi, il requisito di aver assolto gli obblighi di prima tormazione, come stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di cui si prevede l'adozione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
In particolare, la norma prevede possano ottenere l'iscrizione i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che presentino il requisito indicato. Si ricorda che l'articolo 591-bis del c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione, salvo quando ritenga di procedervi direttamente, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista la vendita, definendo poi la disposizione i compiti del soggetto delegato. L'articolo 534-bis prevede analoga disposizione, con la delega da parte del giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita, circa la delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista per il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri, rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della sezione di collocazione della norma.
La norma dispone che con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere, ai fini della conferma dell'iscrizione, nonché sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi ed individuati contenuto e modalità di presentazione delle domande.
Al riguardo, si prevede l'istituzione, presso ciascuna Corte di appello, di una commissione, composta in conformità a quanto disposto dal decreto menzionato, che disciplina altresì le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.
In base alla norma, la commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.
In materia, si attribuisce alla Scuola superiore della magistratura la funzione di elaborare le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.
La commissione esercita le funzioni, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, e valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.
La nuova disciplina prevede che, quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico possa essere conferito a persona non iscritta in nessun elenco, con, nel provvedimento di conferimento dell'incarico, l'indicazione analitica dei motivi della scelta, rinviandosi, per quanto non disposto diversamente dall'articolo in esame, alle disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. Inoltre, si dispone che i professionisti cancellati dall'elenco non possano essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
ll comma 2 reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni in parola, pari ad curo 41.600,00 per l'anno 2016 ed euro 72.800,00 per l'anno 2017, indicando, a copertura dell'onere, la corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 – 2018, nell'ambito del programma »Fondi di riserva speciali« della missione »Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, a valere sull'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Il comma 3 rinvia ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, con il quale saranno stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalla nuova normativa recata dall'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile; il medesimo decreto stabilirà, inoltre, le modalità di pagamento delle quote, prevedendone il versamento su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. La disposizione specifica che gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.
Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 6 del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure.
In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 40 della legge fallimentare, relativo alla nomina del comitato dei creditori.
Si ricorda che, in base all'articolo 41 L.F., il comitato dei creditori è tenuto a vigilare sull'operato del curatore, ad autorizzarne gli atti e ad esprimere pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale. Il comitato ed ogni suo componente, inoltre, possono ispezionare ìn qualunque tempo le scritture contabili e gli atti della procedura, avendo diritto di chiedere notizie e chiarimenti sia al curatore che al fallito.
La riforma precisa che il comitato dei creditori si considera costituito, anche prima della designazione del presidente, con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti. Non serve dunque alla costituzione del comitato la convocazione davanti al curatore.
Le lettere b), d) ed e) attengono tutte alla possibilità di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori.
In particolare, la lettera b) modifica l'articolo 95 della legge fallimentare, consentendo al giudice delegato di prevedere che, in considerazione del numero dei creditori e dell'entità del passivo, l'udienza per l'esame dello stato passivo sia svolta in via telematica. Le modalità telematiche – realizzate con strutture informatiche che possono essere messe a disposizione della procedura da soggetti terzi – dovranno comunque assicurare il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori. Analogamente dispone la lettera d), che interviene sull'articolo 163 LF, in relazione allo svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori nella disciplina (tell'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
La lettera e) precisa, con particolare riferimento alla discussione della proposta di concordato di cui all'articolo 175 LF, che se il tribunale ha disposto l'adunanza in via telematica, le modalità di svolgimento della discussione sulla proposta di concordato e delle proposte concorrenti sono disciplinate con decreto, non soggetto a reclamo, del giudice delegato, da emanarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
La lettera c) modifica l'articolo 104-ter LF, in tema dì programma di liquidazione, per inserire tra le giuste cause di revoca del curatore anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme, quando somme da distribuire ai creditori siano disponibili.
In base all'articolo 110 LF il curatore, ogni quattro mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. La violazione di questa disposizione in presenza di somme da ripartire è ora causa di revoca del curatore.
Il Senato ha integrato l'articolo 6 con l'inserimento della lettera c-bis), che modifica proprio l'articolo 110 L.F. relativo al procedimento di ripartizione dell'attivo.
In particolare, il provvedimento stabilisce: a) che, se sono in corso procedimenti di impugnazione del decreto che accerta il passivo, il curatore deve indicare, nel progetto di ripartizione, per ciascun creditore, le somme che possono essere ripartite immediatamente e quelle per le quali, invece, occorre attendere una fideiussione, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme (con gli interessi) che risultino ripartite in eccesso; b) che, se sono presentati reclami contro la ripartizione dell'attivo, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo e non occorre accantonare le somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, se viene presentata una idonea fideiussione.
In entrambi í casi, la fideiussione deve essere rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione (come previsto dal richiamato articolo 574 c.p.c.).
L'articolo 13 ha per oggetto la copertura finanziaria. Il comma 1 prevede che gli oneri (11,4 milioni di euro nel triennio 2016-18) derivanti dalle disposizioni contenute nel provvedimento siano coperti mediante il ricorso al fondo specificamente destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle norme legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento.
In particolare, gli oneri connessi agli articoli 1, comma 6; 3, comma 8 e 7 ammontano a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, alla loro copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della 2,iustiLia e, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.